La fatturazione elettronica tra privati

Alessia Soccio
Entaksi Solutions
Published in
6 min readMay 21, 2018

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Come funziona il futuro obbligo di fatturazione elettronica tra privati?L’estensione della fatturazione elettronica a tutti i soggetti fiscali è una misura tesa soprattutto a prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi, ed è stata introdotta dal comma 909 della Legge di bilancio 2018 (L. n° 205/2017).

Per fare chiarezza, quando si parla di fattura elettronica tra privati, ci si riferisce a due tipologie diverse:

  • La fattura B2B è la fattura Business to Business, ossia una fattura emessa e ricevuta tra due soggetti provvisti di partita IVA.
  • La fattura B2C è invece la Business to Consumer, ed è una fattura emessa da un’impresa o società nei confronti di un privato cittadino.

Saranno soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica: «Coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti; stabiliti o identificati nel territorio dello Stato».

Non sono obbligati (per ora):

  • i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27 c. 1 e 2 del D.L. 98/2011, convertito in L. n°111/2015);
  • i soggetti che applicano il regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 L 190/2014);
  • i soggetti che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti.

L’esenzione si riferisce all’emissione della fattura, ma anche chi non è soggetto all’obbligo potrà ricevere fatture elettroniche.

In ogni caso la fatturazione elettronica non è rivolta a compravendita di prodotti e servizi al di fuori del territorio dello Stato, per cui è comunque prevista la trasmissione dei soli dati di fatture e corrispettivi sempre in via telematica entro il 5 del mese successivo all’emissione del documento.

Quindi il provvedimento riguarda sia la fattura B2B che le fatture emesse ai consumatori (B2C). Le fatture emesse in formato diverso da quello elettronico sono considerate non emesse e soggette a sanzioni. La fattura elettronica viene emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio, con modalità affini a quelle già in essere per le fatture verso la Pubblica Amministrazione, in formato xml. Se una fattura non passa correttamente da SdI non è considerata emessa.

Per quanto riguarda la fattura B2C:

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Il calendario di passaggio dell’adeguamento all’obbligo ha due scadenze ben precise:

  • Prima tappa 1° luglio 2018: viene posto l’obbligo di fatturazione elettronica per il settore carburanti e il settore subappalti.
  • Seconda tappa 1° gennaio 2019: la fattura B2B diventa obbligatoria.

Carburanti e subappalti

Dal 1° luglio 2018 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative a «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori», nonché per «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica» (art. 1, comma 917, rispettivamente lettere a) e b), della Legge di bilancio 2018).

Questo significa che per i rifornimenti di carburante effettuati come titolari di partita IVA devono essere emesse fatture elettroniche, mentre dall’obbligo sono esonerati gli acquisti di carburante effettuati da privati cittadini (comma 921 Legge di bilancio 2018). Ovviamente l’obbligo per il rifornitore scatta quando il titolare di partita IVA comunica che il carburante è necessario per l’esercizio della propria attività, e quindi è obbligato a chiedere una fattura elettronica. Se il rifornimento avviene verso privati il rivenditore non emette fattura elettronica ma deve comunque trasmettere i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Sempre dal 1° luglio all’obbligo di fatturazione elettronica si accompagna l’obbligo di pagamento con metodi tracciabili (carte di credito, di debito, prepagate) per la deducibilità del costo e per la detraibilità dell’IVA, mentre viene abolita la scheda carburante.

Per dare alcune informazioni aggiuntive sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n° 8/E del 30 aprile 2018 “Novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti”.
In questa circolare vengono specificati alcuni punti:

  • Si intendono soggetti all’obbligo solo i carburanti utilizzati per autotrazione, e sono quindi da escludere «ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via». Per questi altri tipi di utilizzi di carburante effettuati da soggetti IVA l’obbligo decorrerà comunque dal 1° gennaio 2018, quindi si tratta solo di un posticipo temporaneo.
  • Nella fattura elettronica non andrà indicata la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale il carburante è destinato, come era invece necessario per la scheda carburante. Tali informazioni sono però facoltative, e possono comunque essere inserite nei documenti, nel caso siano utili per esempio a fini di tracciabilità interna.
  • Se l’operazione di rifornimento si trova in una fattura che contiene altre voci di spesa (riparazioni, sostituzioni, lavaggio etc) è comunque soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica.
  • L’emissione della fattura deve essere effettuata entro il termine della giornata lavorativa.

Per quanto riguarda invece i subappalti mentre l’obbligo valeva già dal 2015 per gli appaltatori diretti viene ora esteso alla “filiera”, ossia ai subappaltatori. Se il soggetto appaltante deve fatturare alla PA, anche le ditte subappaltatrici che interagiscono col soggetto hanno ora l’obbligo di fatturazione elettronica. Questo non si estende a luglio ad eventuali fornitori e altri appaltatori delle ditte subappaltatrici, ma partirà in ogni caso da gennaio.

Fatturazione B2B

La scadenza del primo luglio è solo il preambolo della grande rivoluzione fiscale in arrivo nel 2019, ossia l’obbligo di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico per tutti i titolari di partita IVA.

L’obbligo nei confronti della Pubblica Amministrazione è già attivo da giugno 2014, e la possibilità di fatturazione B2B è disponibile da oltre un anno, ma si tratta comunque di un cambiamento di notevole impatto sulla gestione del proprio flusso documentale.

In sostanza la fatturazione tra privati consiste nell’utilizzare lo stesso canale di trasmissione e ricezione già in uso per le fatture PA, ossia il Sistema di Interscambio. Tramite SdI è possibile accedere a una doppia modalità di invio e ricezione:

  • inserendo l’indirizzo PEC del destinatario;
  • con un canale web service o FTP che richiede l’inserimento in fattura del Codice destinatario. Per richiedere il codice è necessario accreditarsi presso il SdI con un “Accordo di servizio”.

È possibile delegare un consulente o intermediario fiscale per il ricevimento delle fatture elettroniche: «Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio» (art. 1, comma 909 della Legge di bilancio 2018).

Le fatture emesse dalle aziende ai consumatori finali dovranno comunque essere inviate in formato elettronico a SdI, e il ricevente potrà scaricare la propria fattura dal sito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, o opzionalmente richiedere una copia digitale o analogica a chi l’ha emessa.

La considerazione generale che si può fare sulle modifiche è che si tratta di un provvedimento che, nonostante si prema per dei rinvii, è inevitabile. La tracciabilità dei pagamenti è uno strumento indispensabile per la lotta all’evasione fiscale, e la tecnologia oggi permette di utilizzare strumenti efficaci di controllo. Perciò l’obbligo non deve essere inquadrato soltanto come una imposizione gravosa, sia dal punto di vista dell’impiego di tempo che di difficoltà burocratiche, ma come un’occasione per adeguarsi al cambiamento, e un’opportunità di “snellire” i propri processi e renderli il più possibile efficaci e veloci. Suggeriamo di far riferimento al proprio intermediario o al commercialista per i singoli dettagli.

La fatturazione B2B è un’opportunità per migliorare i processi aziendali, ma è necessario dotarsi degli strumenti giusti. Le soluzioni offerte da Entaksi Solutions Srl sono progettate e realizzate per essere integrate con gli ambienti gestionali nativi dei clienti e degli intermediari, e permettono la comunicazione a SdI e la successiva conservazione a norma dei documenti.

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